Art. 617 repetición. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' https://www.avvocatourgente.com/diritto-penale-saint-denis-studio-legale-italiano